… ed allora ?
Non esistono ricette generali; si possono individuare delle linee guida che possano, se recepite dalle istituzioni, proteggere gli innocenti.
la raccolta e conservazione sistematica dei dati personali ottenuta con mezzi automatici deve essere vietata in generale, ed autorizzata solo per fini specifici, quando dichiarati e pubblicamente controllabili anche da individui (la legge 675 è un piccolo passo in questa direzione).
i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario allo scopo a cui sono destinati, nella forma più anonima possibile e con un controllo accurato su copia, trasmissione e cessione degli stessi.
i poteri esecutivo e giudiziario devono essere strettamente limitati nella quantità dei dati personali che possono trattare e memorizzare, tramite leggi che recepiscano il valore individuale e collettivo della privacy, e bilancino ogni riduzione alla privacy dei cittadini con la necessità anagrafiche, di indagine e forensiche.